Normativa sulle Case Vacanza in Puglia
AFFITTI TURISTICI E CASE VACANZA
Il settore delle Case Vacanza è ormai diventato difficile grazie ai portali che facilitano pratiche immobiliari sleali e abusive, aprendo la strada a locazioni non dichiarate a immobili in affitto privi dei necessari requisiti di sicurezza.
Oggi chiunque può pubblicare un annuncio con estrema facilità, ma questa semplicità ha portato molti a ignorare le rigide normative del settore, normative che sono fondamentali per garantire la sicurezza dei proprietari, degli immobili e degli ospiti.
Il risultato è un netto deterioramento della qualità dei servizi offerti, con conseguenze negative sull'immagine del settore e, soprattutto, sull'intero territorio.
COSA DICE LA LEGGE?
Le case vacanza rientrano nella categoria delle attività ricettive ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge nazionale N° 217 del 1983 e sono regolamentate in Puglia dalla legge regionale n°18 DEL 19/02/1999.
La gestione può essere di tipo imprenditoriale o occasionale, ma gli obblighi di legge valgono per entrambe le forme.
In entrambi i casi, per stipulare un contratto di locazione turistica è necessario rispettare norme tecniche, igieniche, sanitarie, energetiche e di conformità degli impianti, oltre ad assicurarsi con polizze conto terzi. È obbligatorio anche redigere un contratto scritto tra locatore e conduttore, come previsto dall'articolo 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La registrazione dei contratti inferiori a 30 giorni è facoltativa.
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE OCCASIONALE:
L'immobile deve essere conforme alle normative vigenti e destinato ad uso abitativo. È obbligatorio avere il certificato di agibilità e il certificato di prestazione energetica (APE), ottenuto attraverso apposite valutazioni di professionisti abilitati. È anche necessario stipulare una polizza assicurativa conto terzi e registrare gli ospiti presso la questura competente, conformemente alla legge anti-terrorismo.
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IMPRENDITORIALE:
È richiesta l'autorizzazione dall'ufficio tecnico del comune competente, indicando la posizione dell'unità abitativa e fornendo la documentazione richiesta. È necessario ottenere il certificato di prestazione energetica (APE), contrarre una polizza assicurativa conto terzi e registrare gli ospiti secondo la legge anti-terrorismo.
NORMATIVA SULLE CASE VACANZA E RESIDENCE IN PUGLIA TITOLO IV ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART.6, COMMA 10
(Legge Regionale n°18 DEL 19/02/1999 – Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983)
art.41
L'attività ricettiva può essere svolta tramite: a) residenze turistiche o residence; b) case e appartamenti per vacanza. Le residenze turistiche o residence sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che offrono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati, dotati di servizi igienici e di cucina, situati in un complesso immobiliare unitario. Le case e gli appartamenti per vacanza sono immobili gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici e cucina, collocati anche in più complessi immobiliari. Entrambe le tipologie possono essere affittate ai turisti per una o più stagioni con contratti della durata massima di tre mesi consecutivi e minima di sette giorni. Nella gestione di residenze turistiche, case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande, così come l'offerta di servizi centralizzati propri degli alberghi. Le strutture destinate a questa attività devono rispettare i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i locali di abitazione civile. L'utilizzo di tali immobili non comporta modifiche di destinazione urbanistica. I titolari o gestori di queste imprese sono tenuti all'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, come previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.
art.42
Le residenze turistiche e le case e gli appartamenti per vacanza devono rispettare gli standard obbligatori stabiliti dalla tabella “G” allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.
TAB. "G"
TABELLA “G”
1 DOTAZIONE STRUTTURA:
1.1 Riscaldamento per tutti gli esercizi con licenza annuale: unità abitative e parti comuni
1.2 (l’obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
2 DOTAZIONI:
2.1 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o applique;
2.2 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
2.3 Letti, coperte e asciugamani pari al numero delle persone che si possono ospitare
3 DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.1 Cucina o piastre
3.2 Frigorifero;
3.3 Lavello con scolapiatti;
3.4 Per ciascuna persona ospitabile:
3.4.1 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina;
3.5 Per ciascuna unità abitativa:
3.5.1 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica;
4 DOTAZIONE BAGNO:
4.1 Lavandino, doccia o vasca, water;
4.2 Cestino rifiuti;
4.3 Specchio e contigua presa per energia elettrica;
4.4 Mensola;
4.5 Scopettino;
5 SU RICHIESTA DEL CLIENTE:
5.1 Saponetta;
5.2 Telo da bagno;
5.3 Asciugamano;
5.4 Salvietta;
5.5 Carta igienica con riserva;
5.6 Sacchetti igienici;
6 DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA’ ABITATIVE:
6.1 Impianto di erogazione acqua calda e fredda;
6.2 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti;
7 PRESTAZIONI DEI SERVIZI:
7.1 Servizio ricevimento e recapito;
7.2 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente o eventuale richiesta aggiuntiva;
7.3 Assistenza e manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
7.4 Fornitura e cambio biancheria a richiesta;
7.5 Elenco delle dotazioni dell’unità abitativa;
7.6 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.
PERCHÉ RIVOLGERSI AD AGENZIE DI VIAGGIO AFFERMATE O AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONISTI?
PER IL PROPRIETARIO: La legge vieta al proprietario di pubblicizzare da solo una casa vacanza. Solo LE AGENZIE DI VIAGGIO e agenti immobiliari possono farlo, come previsto dalla normativa nazionale (Legge 3 febbraio 1989 n°39 e Art. 2950 del codice civile). Inoltre, i portali trattengono i pagamenti fino all'inizio del soggiorno, garantendo al proprietario la sua quota. Alcuni richiedono pagamenti anche ai turisti, ma solo le agenzie possono percepire commissioni per la mediazione.
PER L'OSPITE: Affittare tramite un'agenzia offre garanzie sulla transazione. Pubblicizzando la propria casa vacanza su portali web non c'è alcun controllo sulla veridicità delle informazioni, aumentando il rischio di truffe. Le agenzie forniscono descrizioni
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